Come evidenziato da Italia Oggi, il leasing è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Il canone tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito oppure, in caso di mancato esercizio del diritto, ha l'obbligo di restituirlo.
Si parla di grave inadempimento quando l'utilizzatore non paga almeno 6 canoni mensili o 2 canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, oppure 4 canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene. C'è un conguaglio a favore dell'utilizzatore, che si calcola considerando il prezzo ricavato dalla vendita o dalla diversa destinazione del bene al quale bisogna sottrarre i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, i canoni a scadere, il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Nel caso in cui la differenza sia negativa, il ddl Concorrenza prevede che il debito rimane in piedi – non si estingue con la vendita del bene – e la società di leasing può agire su altri beni del debitore.
In merito al valore del bene, il ddl Concorrenza parla di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. In mancanza di esse, è necessario nominare un perito scelto di comune accordo.
Le regole sull'inadempimento non si applicano al leasing immobiliare per la prima casa. La legge 208/2015 ha stabilito precise tutele, tra cui la sospensione del pagamento dei canoni fino a 12 mesi, su richiesta dell'utilizzatore, in caso di perdita del lavoro anche non subordinato e la possibilità di rinegoziazione al termine della sospensione.
fonte: www.idealista.it